Presentation slide: Rendere dichiarazioni alla polizia in Turchia. Avv. Ozan Soylu, Studio Legale Soylu, Istanbul/Turchia.

Rendere dichiarazioni alla polizia in Turchia

Rendere dichiarazioni presso un commissariato di polizia è una delle procedure legali più comuni con cui i cittadini possono trovarsi a confrontarsi in Turchia. Che la persona venga convocata in qualità di indagato, persona offesa o testimone, le dichiarazioni rese in questa fase entrano a far parte del fascicolo investigativo e possono essere successivamente utilizzate come prova davanti all’autorità giudiziaria. Comprendere la natura giuridica di questa procedura e le sue conseguenze è pertanto fondamentale per chiunque riceva una convocazione presso un ufficio di polizia.

Nel diritto processuale penale turco, il termine “dichiarazione” indica l’atto con cui una persona trasmette informazioni relative a un reato o a un fatto al pubblico ministero ovvero agli ufficiali di polizia giudiziaria che agiscono su sua delega. La base normativa di questa procedura è costituita principalmente dal Codice di procedura penale turco n. 5271, in particolare dagli articoli 145 fino a 148, che disciplinano le modalità di acquisizione delle dichiarazioni, i diritti della persona sentita e i metodi categoricamente vietati nel corso di tale procedura.

Qualità processuale della persona convocata

Il diritto processuale penale turco distingue tre qualità processuali nelle quali una persona può essere convocata presso un commissariato. La prima è quella di indagato, ossia la persona nei confronti della quale sussistono indizi di reità in ordine a un fatto penalmente rilevante. La seconda è quella di persona offesa o querelante, ossia il soggetto che ha subito un danno a seguito del presunto reato. La terza è quella di testimone, ossia la persona che ha assistito al fatto o che dispone di informazioni rilevanti ai fini dell’indagine. Ciascuna di queste qualità comporta diritti e obblighi differenti, e anche le modalità di acquisizione delle dichiarazioni variano di conseguenza.

È importante sottolineare che la ricezione di una convocazione in sé non implica né la colpevolezza della persona né l’inevitabilità di un procedimento penale a suo carico. Molte persone vengono convocate semplicemente perché potrebbero disporre di informazioni rilevanti per le indagini in corso. Nondimeno, le dichiarazioni rese in questa fase possono determinare in misura significativa l’andamento dell’intero procedimento, ragion per cui è vivamente consigliabile consultare un avvocato prima di presentarsi presso il commissariato.

Modalità di convocazione

La convocazione presso il commissariato di polizia può avvenire con due modalità. La prima e più diffusa è la convocazione scritta, ossia una comunicazione formale che indica il motivo della convocazione e l’orario di presentazione. La convocazione deve precisare l’oggetto dell’indagine.

La seconda modalità è l’accompagnamento coattivo, che può essere disposto quando una persona non ottempera senza giustificato motivo alla convocazione scritta. In caso di accompagnamento coattivo, la persona deve essere condotta davanti all’autorità competente entro ventiquattro ore, escluso il tempo necessario per il trasferimento. Tale termine costituisce una garanzia di rango costituzionale contro la privazione arbitraria della libertà personale.

Procedura di acquisizione delle dichiarazioni

La procedura di acquisizione delle dichiarazioni dall’indagato è disciplinata dall’articolo 147 del Codice di procedura penale n. 5271. Tale disposizione stabilisce una sequenza strutturata di atti processuali che le forze dell’ordine sono tenute a rispettare scrupolosamente. L’inosservanza di questa procedura può comportare l’inutilizzabilità delle dichiarazioni come prova.

La procedura ha inizio con l’identificazione dell’indagato: vengono registrati il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale turco, il domicilio e gli altri dati personali. Successivamente vengono raccolte informazioni sulle condizioni personali ed economiche della persona. Questa fase riveste importanza pratica nel diritto penale turco, in quanto i dati acquisiti forniscono al giudice le informazioni necessarie per la determinazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 52 del Codice penale turco n. 5237.

Dopo l’identificazione, all’indagato viene comunicata la qualificazione giuridica del fatto a lui attribuito. Il diritto di essere informato dell’accusa costituisce una delle garanzie processuali più fondamentali. La comunicazione deve avvenire in modo chiaro e comprensibile. Successivamente vengono illustrati singolarmente i diritti dell’indagato. Solo al termine di questa fase inizia la vera e propria acquisizione delle dichiarazioni. L’indagato ha dapprima la possibilità di esporre liberamente la propria versione dei fatti, dopodiché gli agenti procedono con domande specifiche. L’intera dichiarazione viene verbalizzata in un processo verbale, che viene letto o consegnato all’indagato per la lettura e da questi sottoscritto. In molti commissariati la procedura viene inoltre registrata con apparecchiature audio o video.

Diritti dell’indagato durante l’assunzione delle dichiarazioni

I diritti riconosciuti all’indagato durante l’assunzione delle dichiarazioni costituiscono uno degli strumenti di tutela più rilevanti del diritto processuale penale turco. Tali diritti trovano fondamento nella Costituzione della Repubblica di Turchia, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nel Codice di procedura penale.

Il diritto all’informazione sull’accusa garantisce che l’indagato sappia con precisione quale fatto reato gli viene contestato prima di rendere qualsiasi dichiarazione. Senza questa informazione non è possibile approntare un’adeguata difesa.

Il diritto al silenzio è la garanzia processuale di maggior rilievo a disposizione dell’indagato. Egli non è tenuto a rispondere ad alcuna delle domande poste dagli agenti di polizia giudiziaria. L’esercizio di tale diritto non può essere interpretato in senso sfavorevole all’indagato, ed è assolutamente vietato esercitare pressioni su di lui per costringerlo a parlare.

Il diritto all’assistenza di un difensore significa che l’indagato può richiedere la presenza di un avvocato durante l’assunzione delle dichiarazioni. Qualora l’indagato non sia in grado di sostenere le spese legali, può richiedere la nomina di un difensore d’ufficio da parte dell’ordine degli avvocati territorialmente competente, senza alcun onere economico. Il difensore nominato è autorizzato a presenziare all’assunzione delle dichiarazioni senza necessità di procura. Nella fase delle indagini preliminari l’indagato può avere contemporaneamente fino a tre difensori ai sensi dell’articolo 149, comma 2, del Codice di procedura penale.

Il diritto di avvisare i familiari consente alla persona accompagnata coattivamente o sottoposta a fermo di richiedere che un familiare o altra persona di sua fiducia venga informata della sua situazione.

Il diritto alla raccolta di prove a proprio favore permette all’indagato di richiedere che vengano acquisite prove idonee a dimostrare la sua innocenza e inserite nel fascicolo investigativo.

Casi di difesa obbligatoria

Sebbene il diritto a un difensore sia in linea generale rimesso alla scelta dell’indagato, l’articolo 150 del Codice di procedura penale prevede una serie di situazioni in cui la presenza di un difensore è obbligatoria, indipendentemente dalla volontà dell’indagato.

La difesa obbligatoria è prevista per gli indagati minorenni, per le persone che a causa di limitazioni fisiche o psichiche non sono in grado di difendersi autonomamente, nonché per i sordomuti. Essa è altresì obbligatoria nei procedimenti di competenza della corte d’assise, che in Turchia è generalmente competente per i reati con una pena minima edittale pari o superiore a cinque anni di reclusione. La difesa obbligatoria è inoltre richiesta quando viene avanzata una richiesta di custodia cautelare e nei procedimenti trattati con il rito speciale di cui all’articolo 250 del Codice di procedura penale.

Le dichiarazioni acquisite in violazione dell’obbligo di difesa obbligatoria sono illegittime e prive di valore probatorio. Il giudice non può fondare la propria decisione su tali dichiarazioni, anche nel caso in cui l’indagato le abbia successivamente confermate.

Metodi vietati nell’acquisizione delle dichiarazioni

L’articolo 148 del Codice di procedura penale contiene un elenco esaustivo di metodi la cui applicazione nel corso dell’acquisizione delle dichiarazioni o dell’interrogatorio è espressamente vietata. Il principio fondante è enunciato nel comma 1 di tale articolo: le dichiarazioni dell’indagato e dell’imputato devono fondarsi sulla loro libera volontà. Non sono ammessi interventi fisici o psichici idonei a compromettere tale libera volontà, ivi compresi maltrattamenti, torture, somministrazione di sostanze, estenuazione, inganno, violenza o minaccia, utilizzo di determinati strumenti e altri simili atti.

Il comma 2 vieta la promessa di vantaggi illeciti. Un agente di polizia giudiziaria non può, ad esempio, promettere all’indagato l’archiviazione del procedimento o l’applicazione di una pena più mite in cambio di determinate dichiarazioni.

Il comma 3 dell’articolo 148 contiene una regola assoluta: le dichiarazioni ottenute mediante metodi vietati non possono essere utilizzate come prova, anche se rese volontariamente. Ciò significa che anche qualora l’indagato ripeta spontaneamente una dichiarazione inizialmente ottenuta sotto coercizione, tale circostanza non sana l’originaria illegittimità. La dichiarazione rimane in toto inutilizzabile come prova.

Valore probatorio delle dichiarazioni rese senza difensore

Una delle disposizioni di maggiore rilievo pratico del diritto processuale penale turco è l’articolo 148, comma 4, del Codice di procedura penale, che stabilisce: le dichiarazioni acquisite dalla polizia in assenza di un difensore non possono costituire il fondamento della sentenza, a meno che non vengano confermate dall’indagato o dall’imputato dinanzi a un giudice o a un tribunale.

Le conseguenze pratiche di questa disposizione sono di ampia portata. Le dichiarazioni rese presso il commissariato senza la presenza di un avvocato non entrano automaticamente a far parte del materiale probatorio sul quale il giudice può fondare la propria decisione. Affinché tali dichiarazioni possano essere utilizzate, l’indagato deve confermarle espressamente dinanzi a un giudice. La conferma dinanzi al pubblico ministero non è sufficiente — circostanza che la Corte di Cassazione turca (Yargıtay) ha ribadito in numerose pronunce. Questa regola costituisce un forte incentivo per gli indagati a esercitare il diritto all’assistenza legale sin dall’avvio del procedimento.

Divieto di reiterazione dell’assunzione delle dichiarazioni da parte della polizia

L’articolo 148, comma 5, del Codice di procedura penale introduce un’ulteriore garanzia stabilendo che qualora sorga la necessità di acquisire nuovamente le dichiarazioni dell’indagato in ordine allo stesso fatto, tale atto processuale può essere compiuto esclusivamente dal pubblico ministero. Agli ufficiali di polizia giudiziaria è fatto divieto di sentire nuovamente lo stesso indagato in ordine alla medesima vicenda. Tale norma mira a impedire l’utilizzo di interrogatori reiterati come strumento di pressione.

Sviluppi procedurali successivi alla resa delle dichiarazioni

Dopo l’acquisizione delle dichiarazioni presso il commissariato, le indagini proseguono sotto la direzione del pubblico ministero. Qualora l’indagato sia stato sottoposto a fermo, la durata del trattenimento è in linea di principio limitata a ventiquattro ore, sebbene possa essere prorogata in determinati casi. Allo scadere di tale termine, il pubblico ministero deve decidere se rimettere in libertà la persona, applicare misure di controllo giudiziario o presentare al giudice per le indagini preliminari una richiesta di applicazione della custodia cautelare.

Il verbale delle dichiarazioni viene trasmesso alla procura unitamente a tutto il materiale probatorio raccolto. Il pubblico ministero valuta il fascicolo e adotta una delle due seguenti decisioni. Qualora sussistano indizi sufficienti per ritenere che sia stato commesso un reato, formula l’imputazione e promuove l’azione penale dinanzi al giudice competente. Qualora le prove siano insufficienti o manchino le condizioni giuridiche per l’esercizio dell’azione penale, emette un decreto di archiviazione.

La rimessione in libertà dopo la resa delle dichiarazioni non significa che il procedimento sia concluso. Se emergono nuovi elementi di prova, la persona può essere nuovamente convocata. Per converso, il fermo non implica necessariamente una successiva condanna. La presunzione di innocenza opera per l’intero corso del procedimento penale.

Considerazioni pratiche

Chi riceve una convocazione per rendere dichiarazioni presso un commissariato di polizia dovrebbe, ove possibile, consultare un avvocato prima di presentarsi. Un difensore può prendere visione del fascicolo investigativo nell’interesse dell’indagato e fornire indicazioni sulle modalità con cui rendere le dichiarazioni. Durante l’assunzione delle dichiarazioni è opportuno mantenere la calma, fornire informazioni accurate con parole proprie ed evitare dettagli superflui o supposizioni che potrebbero complicare la posizione nelle fasi successive del procedimento.

Prima di sottoscrivere il verbale è necessario leggerlo attentamente e, se del caso, richiedere la correzione di inesattezze od omissioni. È altresì importante assicurarsi che le dichiarazioni rese presso il commissariato non risultino in contraddizione con le successive dichiarazioni rese dinanzi al pubblico ministero o al giudice, in quanto eventuali discrepanze potrebbero produrre un’impressione sfavorevole.

La presentazione al commissariato per rendere dichiarazioni non comporta di per sé l’iscrizione nel casellario giudiziario. Il contenuto delle dichiarazioni rese può tuttavia avere un’incidenza determinante sull’esito dell’intero procedimento nell’ambito del sistema penale turco.


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Rendere dichiarazioni alla polizia in Turchia

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