La testimonianza nei procedimenti giudiziari turchi
La testimonianza costituisce uno dei mezzi di prova più fondamentali nell’ordinamento giuridico turco, sia nei procedimenti civili sia in quelli penali. Il diritto turco non considera la deposizione in giudizio come un atto volontario, bensì come un dovere civico che trae origine dalle norme di diritto pubblico. Qualsiasi persona che abbia acquisito, attraverso la propria percezione sensoriale, conoscenza di fatti rilevanti per la risoluzione di una controversia può essere chiamata a comparire dinanzi a un tribunale per riferire quanto sa. Le principali fonti normative che disciplinano questo istituto sono il Codice di procedura civile n. 6100 (Hukuk Muhakemeleri Kanunu), il Codice di procedura penale n. 5271 (Ceza Muhakemesi Kanunu), la Legge sulla protezione dei testimoni n. 5726 e le disposizioni rilevanti del Codice penale turco n. 5237.
Definizione giuridica e natura della testimonianza
Il testimone è un terzo che non è parte nel procedimento, ma che ha acquisito diretta conoscenza dei fatti rilevanti attraverso la propria percezione sensoriale, sia essa visiva, uditiva o derivante dalla presenza fisica sul luogo dell’evento. La giurisprudenza turca definisce in modo costante il testimone come colui che espone dinanzi alle autorità competenti ciò che ha personalmente percepito. È importante sottolineare che l’esistenza di un rapporto personale tra il testimone e una delle parti, ivi compresa un’amicizia o un’inimicizia, non costituisce motivo di ricusazione. Tuttavia, tali circostanze vengono prese in considerazione nella valutazione dell’attendibilità della deposizione.
Secondo il diritto turco, una parte processuale può indicare qualsiasi persona come testimone senza necessità di ottenerne il previo consenso. Non sussiste alcun obbligo di informare il potenziale testimone circa la sua inclusione nella lista testimoniale. Ne consegue che una persona può apprendere di essere stata designata come testimone soltanto al momento della ricezione della citazione del tribunale.
Obbligo di testimoniare e conseguenze della mancata comparizione
Il diritto turco impone un obbligo generale di testimoniare. L’articolo 245 del Codice di procedura civile prevede che il testimone regolarmente citato che non si presenti senza valido motivo sia accompagnato coattivamente. Il giudice può altresì disporre che il testimone inadempiente sopporti le spese cagionate dalla sua assenza. Nei procedimenti penali, l’articolo 44 del Codice di procedura penale contiene una disposizione analoga che consente sia l’accompagnamento coattivo sia la condanna del testimone al pagamento delle spese sostenute.
Oltre al meccanismo della comparizione coattiva, i giudici civili sono dotati del potere di irrogare sanzioni pecuniarie disciplinari. L’articolo 253 del Codice di procedura civile stabilisce che il testimone che rifiuti di deporre senza motivo di legge, che rifiuti di prestare giuramento o che persista nel rifiuto nonostante il rigetto del motivo addotto da parte del tribunale, è condannato a una sanzione pecuniaria disciplinare da cinquecento a cinquemila lire turche e al pagamento delle spese conseguentemente causate, con rinvio dell’udienza a data successiva per procedere nuovamente all’esame del testimone.
La citazione indirizzata al testimone deve contenere determinate informazioni ai sensi dell’articolo 244 del Codice di procedura civile, tra cui il nome e l’indirizzo del tribunale, la data e l’ora dell’udienza, l’oggetto della deposizione attesa e un’avvertenza esplicita circa le conseguenze giuridiche e penali della mancata comparizione, del rifiuto di deporre o del rifiuto di prestare giuramento.
Svolgimento dell’esame testimoniale
La procedura di esame dei testimoni nel diritto turco si fonda sul principio di immediatezza che permea il diritto processuale. L’articolo 259, comma 1 del Codice di procedura civile stabilisce che i testimoni sono esaminati dinanzi al giudice che tratta la causa. Il giudice conduce personalmente l’esame. Qualora ciò sia necessario ai fini dell’accertamento della verità, il tribunale può disporre che il testimone sia esaminato nel luogo in cui l’evento si è verificato o in cui si trova la cosa rilevante. Il testimone che non possa comparire a causa di malattia o disabilità è esaminato nel luogo in cui si trova. Quando il testimone risiede al di fuori della circoscrizione giudiziaria del tribunale, quest’ultimo può disporre che l’esame avvenga mediante rogatoria presso il tribunale competente per territorio.
Prima di ogni deposizione, il tribunale procede alla verifica dell’identità del testimone ai sensi dell’articolo 254 del Codice di procedura civile. Al testimone vengono rivolte domande concernenti il nome, la data di nascita, la professione, il domicilio e il rapporto con le parti. L’articolo 260 del medesimo codice prevede che il giudice, prima di procedere all’esame, informi il testimone sull’oggetto della sua deposizione e lo inviti a dichiarare quanto è a sua conoscenza in relazione alle questioni rilevanti.
L’articolo 261 del Codice di procedura civile disciplina le modalità della deposizione. I testimoni sono esaminati separatamente e quelli non ancora esaminati non possono essere presenti in aula durante la deposizione di un altro testimone. Il tribunale può, se necessario, disporre il confronto tra testimoni. Il testimone è tenuto a deporre oralmente ed è ascoltato senza interruzioni. Durante l’esame il testimone non può avvalersi di appunti scritti.
Nei procedimenti penali, l’articolo 201 del Codice di procedura penale prevede un esame incrociato nel corso del quale le parti e i loro difensori possono rivolgere domande al testimone sotto il controllo del giudice presidente.
Il diritto di astenersi dal testimoniare
Sebbene l’obbligo di testimoniare costituisca un principio generale, il diritto turco riconosce diverse categorie di esenzione tanto nei procedimenti civili quanto in quelli penali.
Nei procedimenti civili, il Codice di procedura civile prevede tre fondamenti per il rifiuto di deporre. L’articolo 248 disciplina il rifiuto per motivi personali. Le seguenti persone possono astenersi dal testimoniare: il coniuge o l’ex coniuge di una parte, il fidanzato o la fidanzata, i parenti in linea retta ascendente e discendente, i parenti collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, le persone legate da adozione, nonché le famiglie affidatarie e i minori ad esse affidati. L’articolo 249 tratta del rifiuto fondato sul segreto professionale. Avvocati, medici, odontoiatri, farmacisti, ostetriche, notai e consulenti finanziari possono rifiutare di deporre su fatti appresi nell’esercizio delle proprie funzioni professionali. Tuttavia, qualora il titolare del segreto accordi il consenso alla divulgazione, il diritto al rifiuto viene meno, fatta salva la tutela specifica riconosciuta agli avvocati dalla Legge sull’ordinamento forense n. 1136. L’articolo 250 riguarda il rifiuto per rischio di pregiudizio agli interessi, applicabile quando la deposizione arrecherebbe un danno materiale diretto al testimone o alle persone di cui all’articolo 248, ne lederebberebbe l’onore o la reputazione, ovvero darebbe luogo all’apertura di un procedimento penale a loro carico.
L’articolo 247, comma 2 del Codice di procedura civile pone a carico del giudice un obbligo di informazione. Qualora dalla verifica dell’identità risulti che il testimone appartiene a una categoria titolare del diritto di rifiutare la deposizione, il giudice è tenuto a informarlo d’ufficio di tale diritto prima che l’esame abbia inizio.
L’articolo 251 del Codice di procedura civile introduce tuttavia eccezioni al diritto di astensione. Anche le persone che in linea di principio sarebbero legittimate a rifiutare non possono avvalersi di tale diritto in quattro ipotesi: quando erano presenti in qualità di testimoni al compimento di un atto giuridico, quando la deposizione riguarda nascite, decessi o matrimoni in seno alla famiglia, quando concerne controversie patrimoniali derivanti da rapporti familiari, e quando si riferisce ad atti compiuti dal testimone in qualità di dante causa o rappresentante di una delle parti.
Nei procedimenti penali, l’articolo 45 del Codice di procedura penale attribuisce un diritto assoluto di astensione al coniuge, al fidanzato o alla fidanzata, ai parenti in linea retta, ai consanguinei fino al terzo grado, agli affini fino al secondo grado e alle persone legate da adozione all’indagato o all’imputato. L’articolo 46 riconosce un diritto di astensione limitato ai difensori in relazione alle conoscenze acquisite nell’esercizio del mandato difensivo e ai medici e alle ostetriche in relazione al segreto professionale, con la precisazione che tale diritto viene meno qualora il titolare del segreto vi consenta. L’articolo 47 subordina la deposizione dei pubblici funzionari all’autorizzazione del superiore gerarchico competente.
Il giuramento e le relative eccezioni
La prestazione del giuramento costituisce un elemento costante della procedura di esame testimoniale. Nei procedimenti civili il testimone, ai sensi dell’articolo 256 del Codice di procedura civile, presta giuramento di dire la verità prima o dopo aver reso la propria deposizione.
Nei procedimenti penali, l’articolo 50 del Codice di procedura penale individua determinate categorie di testimoni che devono essere esaminati senza prestazione di giuramento: coloro che al momento dell’esame non abbiano ancora compiuto il quindicesimo anno di età, coloro che siano privi della capacità di intendere e di volere e che pertanto non siano in grado di comprendere la natura e il significato del giuramento, nonché coloro che siano indagati, imputati o condannati per concorso nel reato oggetto di indagine, per favoreggiamento personale o per distruzione, occultamento o alterazione delle prove. Inoltre, le persone titolari del diritto di astensione ai sensi dell’articolo 45 del Codice di procedura penale possono, anche qualora rinuncino a tale diritto e accettino di deporre, rifiutare di prestare il giuramento.
La falsa testimonianza nel diritto penale turco
La falsa testimonianza è qualificata come reato grave nel diritto turco ed è annoverata tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia nel Codice penale. L’articolo 272 del Codice penale prevede un sistema sanzionatorio graduato che riflette tanto la gravità del procedimento nel cui ambito è stata resa la falsa deposizione quanto le conseguenze da essa prodotte.
La fattispecie base, definita al comma 1 dell’articolo 272, dispone che chiunque renda una deposizione non corrispondente al vero dinanzi a una persona o a un organo abilitato all’assunzione della prova testimoniale nell’ambito di un’indagine avviata per un fatto illecito è punito con la reclusione da quattro mesi a un anno. Quando la falsa testimonianza è resa dinanzi a un giudice o a una persona o a un organo legalmente abilitato ad amministrare il giuramento, la pena è elevata, ai sensi del comma 2, alla reclusione da uno a tre anni. Se la falsa testimonianza è commessa nel corso delle indagini o del giudizio relativi a un reato per il quale è prevista la pena detentiva superiore a tre anni, il comma 3 prescrive la reclusione da due a quattro anni.
Le sanzioni si aggravano ulteriormente in funzione delle conseguenze della falsa deposizione. Qualora nei confronti della persona a cui la falsa testimonianza si riferisce sia stata applicata una misura cautelare diversa dal fermo o dalla custodia cautelare, la pena è aumentata della metà. Se la falsa testimonianza determina il fermo o la custodia cautelare, il testimone falso risponde altresì, in qualità di autore mediato, del reato di privazione illegittima della libertà personale. Nell’ipotesi più grave, quando la persona a cui si riferisce la falsa testimonianza è condannata all’ergastolo aggravato o all’ergastolo, al falso testimone si applica la reclusione da venti a trent’anni.
L’articolo 274 del Codice penale disciplina il ravvedimento operoso. Se il testimone rivela la verità prima che sia adottata una decisione che limiti i diritti della persona a cui la falsa deposizione si riferisce, non si fa luogo ad alcuna pena. Se la verità emerge dopo tale decisione ma prima della sentenza definitiva, la pena può essere ridotta da due terzi alla metà. Se la rivelazione avviene prima che la condanna diventi definitiva, la riduzione va dalla metà a un terzo.
La protezione dei testimoni
La Legge sulla protezione dei testimoni n. 5726, entrata in vigore il 5 luglio 2008, istituisce un quadro normativo volto a tutelare i testimoni la cui vita, integrità fisica o patrimonio siano esposti a una minaccia grave e concreta in ragione della loro deposizione o del ruolo protettivo svolto nell’ambito di un procedimento penale. La protezione si estende altresì ai familiari stretti di tali testimoni. Le misure disponibili comprendono la segretazione della vera identità e del domicilio del testimone, l’assegnazione di protezione fisica, l’adozione di misure di sorveglianza tecnica, il trasferimento del luogo di residenza e, in determinati casi, la modifica temporanea o definitiva delle generalità. La legge costituisce altresì il fondamento normativo per la testimonianza anonima ai sensi dell’articolo 58 del Codice di procedura penale.
L’avvocato Ozan Soylu
L’avvocato Ozan Soylu è un professionista con sede a Istanbul che assiste cittadini stranieri in un’ampia gamma di questioni giuridiche in Turchia, tra cui il diritto di famiglia, la difesa penale, il diritto immobiliare, il diritto dell’immigrazione e il contenzioso civile. Grazie alla sua esperienza nelle questioni giuridiche transfrontaliere, fornisce consulenza a persone che devono confrontarsi con l’ordinamento giuridico turco dall’estero o sul territorio nazionale.
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