Diritti delle donne in caso di divorzio in Turchia
Il divorzio rappresenta uno dei processi legali ed emotivamente più complessi che una persona possa affrontare. Per le donne che si trovano a vivere questa situazione in Turchia, conoscere i diritti garantiti dalla legge costituisce una base imprescindibile per affrontare ogni fase con consapevolezza. Il diritto di famiglia turco, disciplinato principalmente dal Codice civile turco (Türk Medeni Kanunu, Legge n. 4721), prevede un ampio sistema di tutele volto a garantire l’equilibrio economico tra i coniugi, la protezione dei figli e la sicurezza personale di ciascuna parte. Sebbene il principio di uguaglianza tra i coniugi sia al centro dell’ordinamento giuridico, alcune disposizioni tengono conto delle vulnerabilità cui le donne possono essere esposte, in particolare quando sussiste uno squilibrio economico all’interno del matrimonio o quando sono presenti episodi di violenza domestica.
Il diritto di richiedere il divorzio
In base al diritto turco, la donna ha il pieno e autonomo diritto di presentare una domanda di divorzio. Può optare per un divorzio consensuale (anlaşmalı boşanma) qualora entrambi i coniugi abbiano raggiunto un accordo su tutte le conseguenze della separazione, oppure promuovere un divorzio contenzioso (çekişmeli boşanma) fondato su motivi specifici come l’adulterio, i maltrattamenti, l’abbandono del tetto coniugale o il definitivo deterioramento del vincolo matrimoniale. Nel contesto di un procedimento contenzioso, anche qualora sia stato il marito a presentare per primo la domanda, la donna conserva il diritto di proporre una domanda riconvenzionale, produrre prove proprie e formulare istanze autonome. In questo modo può richiedere un risarcimento, il mantenimento o l’affidamento dei figli indipendentemente dal fatto che rivesta la qualità di attrice o convenuta.
Il mantenimento
Il diritto al mantenimento costituisce una delle tutele più significative riconosciute alle donne nell’ambito del divorzio in Turchia. Il diritto turco distingue tre tipologie di mantenimento, ciascuna con una propria finalità e applicabile in fasi diverse del procedimento.
Il mantenimento provvisorio (tedbir nafakası) viene concesso per tutta la durata del procedimento di divorzio. Esso mira a garantire che il coniuge economicamente più debole e i figli possano provvedere ai propri bisogni fondamentali in attesa della decisione definitiva. Il tribunale per la famiglia può disporre questa misura d’ufficio, senza che sia necessaria una formale richiesta delle parti. Il fatto che la donna svolga un’attività lavorativa non costituisce di per sé un ostacolo alla concessione del mantenimento provvisorio, qualora il suo reddito sia sensibilmente inferiore a quello del marito.
Il mantenimento post-matrimoniale per stato di bisogno (yoksulluk nafakası) è disciplinato dall’articolo 175 del Codice civile turco. «Il coniuge che a causa del divorzio cada in stato di bisogno può richiedere all’altro coniuge un assegno di mantenimento a tempo indeterminato, proporzionato alle sue capacità economiche, a condizione che la sua colpa non sia più grave.» Non si tratta di una sanzione, bensì di un meccanismo di solidarietà sociale volto a impedire che il coniuge economicamente svantaggiato precipiti in condizioni di povertà dopo la dissoluzione del matrimonio. L’importo viene determinato tenendo conto della situazione economica di entrambe le parti, del tenore di vita mantenuto durante il matrimonio e delle rispettive condizioni sociali. È importante sottolineare che il giudice non dispone questo assegno d’ufficio: esso deve essere espressamente richiesto.
Il mantenimento per i figli (iştirak nafakası) viene versato al genitore affidatario per coprire le spese di mantenimento, istruzione e assistenza sanitaria dei figli. Tale obbligo perdura fino al raggiungimento della maggiore età del figlio o, a seconda delle circostanze, fino al termine del suo percorso di studi.
Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
Il diritto turco offre alla donna la possibilità di richiedere sia un risarcimento patrimoniale sia uno non patrimoniale ai sensi dell’articolo 174 del Codice civile turco. «Il coniuge i cui interessi esistenti o futuri siano stati lesi a causa del divorzio e che sia privo di colpa o meno colpevole può richiedere al coniuge colpevole un adeguato risarcimento patrimoniale. Il coniuge i cui diritti della personalità siano stati violati dagli eventi che hanno condotto al divorzio può richiedere al coniuge colpevole il pagamento di una somma adeguata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.»
Il risarcimento patrimoniale copre i danni concreti subiti, quali la perdita del tenore di vita coniugale, i sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio e la privazione di futuri benefici economici che il matrimonio avrebbe normalmente assicurato. Il risarcimento non patrimoniale è invece volto a riparare il pregiudizio immateriale causato da comportamenti quali l’adulterio, la violenza fisica o psicologica, l’umiliazione o la violazione della sfera privata. Nel determinare l’importo, il giudice valuta la gravità delle condotte, il grado di colpa di ciascun coniuge e la loro situazione socioeconomica.
È fondamentale comprendere che il risarcimento non viene concesso automaticamente. La parte richiedente deve dimostrare di essere priva di colpa o meno colpevole rispetto all’altro coniuge e deve sostenere le proprie pretese con prove concrete. A tal fine possono essere utilizzati testimonianze, referti medici, cronologie di messaggi, pubblicazioni sui social media e documenti ufficiali.
La divisione del patrimonio nel regime di partecipazione agli acquisti
Il regime patrimoniale legale in vigore in Turchia è il regime di partecipazione agli acquisti (edinilmiş mallara katılma rejimi), applicabile ai matrimoni contratti dopo il 1° gennaio 2002. In questo regime, i beni acquistati da ciascun coniuge durante il matrimonio attraverso l’attività lavorativa, i redditi o altri mezzi a titolo oneroso sono qualificati come acquisti e vengono divisi in parti uguali in caso di divorzio.
L’articolo 219 del Codice civile turco definisce gli acquisti come tutti i valori patrimoniali ottenuti da ciascun coniuge a titolo oneroso durante la vigenza del regime. Vi rientrano i redditi da lavoro, le prestazioni degli enti previdenziali, i risarcimenti per perdita della capacità lavorativa e i proventi degli acquisti stessi. I beni personali — che comprendono i beni posseduti prima del matrimonio, quelli ricevuti per eredità o a titolo gratuito e gli oggetti di uso personale — sono invece esclusi dalla divisione ai sensi dell’articolo 220.
Ciascun coniuge ha diritto alla metà del valore netto degli acquisti dell’altro, denominata credito di partecipazione (katılma alacağı). Il calcolo prende come base il valore complessivo degli acquisti al netto dei debiti a essi collegati. I tribunali riconoscono regolarmente il diritto della donna alla propria quota anche quando i beni risultano intestati esclusivamente al marito. Qualora un coniuge abbia trasferito o alienato beni con l’intento di ridurre il credito di partecipazione dell’altro, il giudice può reintegrarli nel calcolo ai sensi dell’articolo 229.
Il lavoro domestico e il contributo prestato in qualità di casalinga sono riconosciuti dal diritto turco come apporti validi all’acquisizione del patrimonio coniugale. La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (Yargıtay) ritiene che il lavoro domestico svolto dalla moglie costituisca una forma di contributo alla formazione del patrimonio familiare, garantendo così che le donne che non hanno percepito uno stipendio durante il matrimonio non vengano escluse dalla divisione dei beni.
Il diritto all’affidamento dei figli
Quando i figli sono coinvolti nel procedimento di divorzio, l’affidamento viene determinato in base all’interesse superiore del minore. I tribunali per la famiglia turchi valutano l’età, le esigenze, lo stato di salute e il benessere emotivo del figlio, nonché la capacità di ciascun genitore di offrire un ambiente stabile. Nella pratica, l’affidamento dei figli in tenera età viene frequentemente assegnato alla madre, sebbene ciò non costituisca una regola assoluta e dipenda interamente dalle circostanze del singolo caso.
Al genitore non affidatario viene riconosciuto un diritto di visita (kişisel ilişki kurma hakkı), le cui modalità sono stabilite dal tribunale. In caso di ostruzione da parte del genitore affidatario, l’altro genitore può adire il tribunale per ottenerne l’esecuzione coattiva. L’affidamento condiviso ha trovato riconoscimento anche nella giurisprudenza più recente, benché la residenza abituale del figlio e il potere decisionale nelle questioni quotidiane riguardanti l’istruzione e la salute vengano solitamente attribuiti a uno solo dei genitori.
I gioielli nuziali e la dote
Il trattamento dei gioielli nuziali (ziynet eşyası) in caso di divorzio costituisce un aspetto particolarmente degno di nota del diritto di famiglia turco. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i gioielli e l’oro donati alla sposa durante le nozze sono considerati beni personali di quest’ultima, indipendentemente da chi li abbia offerti. La donna ha il diritto di richiedere la restituzione di questi oggetti in natura, e per tale richiesta non è previsto alcun termine di prescrizione. Tuttavia, qualora i gioielli siano stati venduti o convertiti in denaro, la donna può richiederne il valore monetario entro dieci anni dalla data in cui la sentenza di divorzio è divenuta definitiva.
Recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno introdotto criteri più articolati per i gioielli non specificamente femminili. Le monete d’oro e i doni in denaro vengono ora attribuiti in base al fatto che siano stati consegnati alla sposa o allo sposo durante la cerimonia nuziale, riflettendo l’evoluzione della giurisprudenza turca.
I beni dotali (çeyiz eşyaları) portati dalla donna in matrimonio rientrano tra i suoi beni personali. Ella ha il diritto di richiederne la restituzione o, qualora ciò non sia possibile, il corrispondente valore in denaro.
La protezione contro la violenza domestica
Le donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale o economica durante o dopo il matrimonio hanno diritto alla protezione prevista dalla Legge n. 6284 sulla protezione della famiglia e la prevenzione della violenza contro le donne. In applicazione di questa legge, il tribunale per la famiglia può emettere provvedimenti di protezione e prevenzione, tra cui l’obbligo per il coniuge violento di lasciare l’abitazione comune, il divieto di avvicinarsi alla donna e ai suoi figli, nonché il sequestro di armi da fuoco o altri oggetti pericolosi.
Questi provvedimenti possono essere ottenuti in tempi rapidi, spesso nel giro di poche ore, e non richiedono l’instaurazione di un procedimento separato. Hanno validità per un periodo determinato e possono essere prorogati in base alla valutazione continuativa del rischio. Il tribunale può altresì assegnare alla donna l’abitazione coniugale per tutta la durata del procedimento di divorzio, indipendentemente da chi risulti intestatario del titolo di proprietà, al fine di garantire la sicurezza e le esigenze abitative della donna e dei suoi figli.
Il diritto al patrocinio a spese dello Stato
La donna che non dispone dei mezzi economici necessari per ingaggiare un avvocato privato può presentare domanda di patrocinio a spese dello Stato (adli yardım) presso l’ordine degli avvocati locale. Se la domanda viene accolta, viene nominato un avvocato che la assiste gratuitamente per l’intera durata del procedimento di divorzio. Questo strumento garantisce che le limitazioni economiche non impediscano alle donne di esercitare efficacemente i propri diritti.
Avvocato per il divorzio a Istanbul – Soylu Law
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