Diritti del Locatore nel Diritto Locativo Turco

I rapporti di locazione in Turchia sono disciplinati principalmente dal Codice delle Obbligazioni Turco (Türk Borçlar Kanunu, Legge n. 6098), che stabilisce un quadro normativo completo di diritti e obblighi per entrambe le parti di un contratto di locazione. Sebbene il diritto locativo turco sia ampiamente riconosciuto per la sua forte tutela degli inquilini, esso garantisce ai locatori un solido insieme di diritti giuridicamente azionabili, concepiti per salvaguardare il loro patrimonio e i loro interessi economici. La conoscenza di questi diritti è essenziale per qualsiasi proprietario che intenda stipulare un contratto di locazione in Turchia.

Il Diritto alla Riscossione del Canone nei Termini Previsti

Il diritto più fondamentale del locatore ai sensi del diritto locativo turco è quello di ricevere il canone di locazione per intero e nei termini stabiliti. Quando un inquilino è inadempiente, il locatore non è privo di tutele. Il diritto turco prevede una procedura formale di mora ai sensi dell’articolo 315 del Codice delle Obbligazioni Turco, in virtù della quale il locatore può inviare una diffida scritta richiedendo il pagamento entro un termine determinato. Qualora l’inquilino non ottemperi, il locatore può avviare un procedimento esecutivo tramite il tribunale o l’ufficio di esecuzione, richiedendo contestualmente sia il recupero dei canoni arretrati sia lo sfratto dell’inquilino.

Oltre all’inadempimento singolo, il diritto turco riconosce al locatore anche il diritto di richiedere lo sfratto attraverso il cosiddetto meccanismo dei “due solleciti legittimi”. Se un inquilino, nel corso di un anno contrattuale, induce il locatore a inviare due valide diffide scritte per mancato pagamento, il locatore acquisisce il diritto di proporre un’azione di sfratto alla scadenza di quel periodo contrattuale. Tale meccanismo offre ai locatori una via strutturata e giuridicamente riconosciuta per affrontare gli inquilini cronicamente morosi.

Il Diritto all’Aumento Annuale del Canone

I locatori turchi hanno il diritto di aumentare il canone di locazione a ogni rinnovo del contratto. Dal 1° luglio 2024, il tetto massimo temporaneo precedentemente applicato agli affitti residenziali è stato abolito, e gli aumenti del canone sono nuovamente disciplinati dalla regola ordinaria di cui all’articolo 344 del Codice delle Obbligazioni Turco. In base a tale disposizione, qualsiasi aumento concordato del canone non può superare la variazione media su dodici mesi dell’Indice dei Prezzi al Consumo (TÜFE), pubblicato dall’Istituto Statistico Turco (TÜİK). Questo limite si applica alle locazioni abitative; gli aumenti per i locali commerciali possono essere liberamente concordati tra le parti, fermo restando che il TÜFE rappresenta comunque il massimo legale applicabile.

Per i contratti di locazione in vigore da più di cinque anni, il locatore acquisisce un diritto ulteriore e significativo: il diritto di proporre un’azione di determinazione del canone (kira tespit davası) dinanzi al giudice di pace civile. In tali procedimenti, il giudice non è vincolato al tetto del TÜFE e può invece determinare il canone di mercato equo facendo riferimento a immobili comparabili nella zona, valutati da un consulente tecnico. Questo diritto riflette il riconoscimento da parte del legislatore turco che le relazioni locatizie prolungate possono determinare canoni significativamente inferiori ai valori di mercato vigenti.

Il Diritto allo Sfratto dell’Inquilino

Il diritto locativo turco limita le cause per le quali un locatore può richiedere lo sfratto, ma prevede diritti di sfratto chiaramente definiti e azionabili in circostanze specifiche.

Uno dei più frequentemente esercitati è lo sfratto per necessità personale (ihtiyaç nedeniyle tahliye), disciplinato dall’articolo 350 del Codice delle Obbligazioni Turco. Qualora il locatore, il coniuge, i parenti in linea retta o altre persone verso cui il locatore ha obblighi di mantenimento ai sensi della legge abbiano effettivamente bisogno dell’immobile per uso abitativo o commerciale, il locatore può proporre un’azione di sfratto. La necessità deve essere reale e genuina; i tribunali turchi esaminano tali domande con attenzione, e la Yargıtay (Corte di Cassazione turca) ha statuito che la necessità deve essere dimostrata con prove concrete e non può essere semplicemente affermata in termini generici.

Il locatore può altresì richiedere lo sfratto quando l’immobile necessita di una ristrutturazione sostanziale o di lavori essenziali di riqualificazione che non possono essere eseguiti mentre l’inquilino occupa il bene. Questo diritto, anch’esso previsto dall’articolo 350, consente al locatore di rientrare nel possesso dell’immobile per la durata dei lavori, nel rispetto di stringenti condizioni procedurali.

Il diritto locativo turco attribuisce inoltre al locatore il diritto di recedere dal contratto di locazione dopo dieci anni senza necessità di motivazione, a condizione che la disdetta scritta venga notificata almeno tre mesi prima della scadenza del relativo periodo contrattuale. Tale diritto, sancito dall’articolo 347, offre ai locatori uno strumento definitivo per rientrare nel possesso del proprio immobile dopo una locazione prolungata, senza dover dimostrare alcuna specifica causa di risoluzione.

Il Diritto di Eseguire Lavori di Ristrutturazione e Modifiche

Ai sensi dell’articolo 320 del Codice delle Obbligazioni Turco, il locatore conserva il diritto di eseguire miglioramenti, ristrutturazioni e altre modifiche all’immobile locato durante la vigenza del contratto, purché tali lavori non richiedano la risoluzione del contratto di locazione e siano di natura tale da poter essere ragionevolmente pretesi dall’inquilino. Nell’esercizio di tale diritto, il locatore è tenuto a tenere in debita considerazione gli interessi dell’inquilino, e i diritti di quest’ultimo a una riduzione del canone e al risarcimento di eventuali danni restano pienamente applicabili. Questa disposizione conferisce ai locatori un significativo grado di controllo operativo sul proprio immobile anche durante il periodo di locazione.

Il Diritto di Ritenzione sui Beni Mobili dell’Inquilino

Una delle caratteristiche più peculiari del diritto locativo turco è il diritto legale di ritenzione (hapis hakkı) del locatore sui beni mobili presenti nell’immobile locato. L’articolo 336 del Codice delle Obbligazioni Turco dispone quanto segue:

“Nelle locazioni di beni immobili, il locatore ha un diritto di ritenzione sui beni mobili presenti nell’immobile locato che servono ad arredarlo o a utilizzarlo, a garanzia di un anno di canone maturato e di sei mesi di canone in corso di maturazione.”

Tale diritto funziona come un pegno legale, che consente al locatore di trattenere l’arredamento, gli elettrodomestici e altri beni mobili idonei dell’inquilino a garanzia del canone non corrisposto. Il diritto di ritenzione non si estende ai beni esenti da esecuzione ai sensi del diritto turco. Qualora l’inquilino tenti di trasferirsi o di rimuovere i propri beni, l’articolo 338 della medesima legge conferisce al locatore la facoltà di richiedere al giudice di pace o all’ufficio di esecuzione un provvedimento di trattenimento di un numero sufficiente di beni mobili dell’inquilino a copertura del debito residuo. Se i beni in questione vengono rimossi di nascosto o con la forza, possono essere ricondotti nell’immobile con l’ausilio delle forze dell’ordine entro dieci giorni.

Il Diritto al Risarcimento per Danni all’Immobile

Quando un inquilino lascia l’immobile, il locatore ha il diritto di ispezionare il bene e richiedere il risarcimento per qualsiasi danno che vada oltre la normale usura. L’inquilino è tenuto a restituire l’immobile locato nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, tenendo conto unicamente del deterioramento riconducibile all’uso ordinario. Qualora l’inquilino abbia causato danni alla struttura, agli impianti fissi o alle installazioni dell’immobile per negligenza o uso improprio, il locatore può proporre un’azione risarcitoria. Tale diritto può essere esercitato indipendentemente dall’eventuale deposito cauzionale versato all’inizio del rapporto locativo.

Il Diritto alla Risoluzione per Inadempimento Contrattuale

Quando un inquilino viola in modo sostanziale i termini del contratto di locazione — utilizzando l’immobile per scopi diversi da quelli concordati, arrecando disturbo ai vicini, apportando modifiche strutturali non autorizzate o sublocando senza il consenso scritto del locatore — quest’ultimo acquisisce il diritto di richiedere la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento contrattuale. I tribunali turchi valutano tali violazioni caso per caso, e dai locatori ci si aspetta in genere che inviino una formale diffida scritta prima di avviare un procedimento giudiziario. Il requisito del consenso scritto per la sublocazione è espressamente sancito dal diritto locativo turco, e qualsiasi sublocazione conclusa senza tale consenso costituisce per il locatore motivo per richiedere la risoluzione del contratto.

Tribunale Competente e Risoluzione delle Controversie

In Turchia, le controversie derivanti da contratti di locazione rientrano nella competenza del giudice di pace civile (Sulh Hukuk Mahkemesi). A seguito dell’introduzione dell’obbligo di mediazione nelle controversie civili, i locatori sono in molti casi tenuti a tentare la mediazione prima di adire il tribunale. Il giudice competente è generalmente quello del luogo di residenza dell’inquilino o del luogo di esecuzione del contratto di locazione.


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