Divorzio per Adulterio nel Diritto Turco
Il divorzio nel diritto turco è possibile esclusivamente mediante procedimento giudiziario. Le cause di divorzio sono tassativamente elencate nel Codice Civile Turco. L’adulterio costituisce una causa speciale di divorzio ed è disciplinato dall’articolo 161 del Codice Civile Turco (Türk Medeni Kanunu, di seguito: TMK). Qualora uno dei coniugi commetta adulterio, l’altro coniuge ha il diritto di proporre domanda di divorzio ai sensi di tale disposizione.
Definizione di Adulterio nel Diritto Turco
L’adulterio ai sensi dell’articolo 161 TMK consiste nel rapporto sessuale volontario di un uomo o di una donna coniugati con una terza persona di sesso diverso. Ai fini della qualificazione come adulterio è necessario che il rapporto sessuale si sia effettivamente consumato. Il flirtare, la frequentazione assidua, i baci o gli abbracci non sono considerati adulterio nel diritto turco, sebbene tali comportamenti possano in determinate circostanze costituire causa di divorzio per disgregazione irreversibile del matrimonio.
I rapporti sessuali tra coniugi dello stesso sesso non rientrano nella definizione di adulterio ai sensi dell’articolo 161 TMK. Parimenti, la fecondazione artificiale senza il consenso del coniuge non costituisce adulterio. Gli atti sessuali con animali, oggetti o persone defunte non sono ugualmente qualificabili come adulterio. In tutti questi casi è tuttavia possibile proporre domanda di divorzio ai sensi dell’articolo 166 TMK per disgregazione irreversibile del matrimonio.
L’adulterio può essere commesso esclusivamente durante il matrimonio. I rapporti sessuali precedenti al matrimonio o successivi allo scioglimento del vincolo coniugale esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 161 TMK.
Termini di Decadenza
Il diritto di proporre domanda di divorzio per adulterio è soggetto a termini rigorosi. Ai sensi dell’articolo 161 comma 2 TMK, il diritto di azione si estingue sei mesi dopo che il coniuge che intende proporre la domanda è venuto a conoscenza del fatto costituente la causa. In ogni caso, il diritto di azione si estingue cinque anni dopo la commissione dell’adulterio, indipendentemente dalla conoscenza da parte del coniuge leso.
Tali termini sono termini di decadenza e non di prescrizione, il che significa che non possono essere interrotti né prorogati. Qualora il coniuge leso abbia perdonato il coniuge adultero dopo essere venuto a conoscenza dell’adulterio, il diritto di proporre la domanda si estingue parimenti. Il perdono può essere espresso o tacito. La ripresa della convivenza coniugale dopo che l’adulterio è divenuto noto è generalmente considerata dalla giurisprudenza dello Yargıtay come perdono tacito.
Prova dell’Adulterio
L’onere della prova grava sul coniuge che propone la domanda. L’adulterio può essere provato con tutti i mezzi di prova legalmente ammessi, tra cui testimonianze, messaggi, fotografie e altri documenti. Il giudice valuta liberamente i mezzi di prova ai sensi dell’articolo 184 comma 4 TMK.
Sussistono tuttavia limitazioni riguardo alle modalità di acquisizione della prova. Le prove ottenute illecitamente sono escluse dal giudice turco. Dispositivi di registrazione installati di nascosto nell’abitazione coniugale sono inammissibili come mezzi di prova, così come le informazioni ottenute mediante violazione della libertà di comunicazione o del domicilio del coniuge.
Le prove legittimamente acquisite dal coniuge leso sono invece ammissibili. Messaggi o fotografie volontariamente condivisi dalla terza persona con il coniuge leso possono essere utilizzati come prova. Sono parimenti ammissibili i messaggi che il coniuge leso ha potuto visionare senza particolari sforzi, ad esempio perché l’altro coniuge non aveva protetto il proprio telefono o account di posta elettronica e il coniuge leso ne ha appreso il contenuto nel normale corso della convivenza.
Conseguenze del Divorzio per Adulterio
Conseguenze Patrimoniali
In caso di divorzio per adulterio, la violazione della fedeltà coniugale ha conseguenze sulla divisione del patrimonio comune. L’articolo 236 comma 2 TMK stabilisce che il giudice può ridurre equitativamente o escludere del tutto la quota del coniuge adultero sugli incrementi patrimoniali acquisiti durante il matrimonio. Tale disposizione costituisce un’eccezione alla regola generale della divisione paritaria degli acquisti ed è stata introdotta specificamente dal legislatore turco come sanzione per l’adulterio. La sua applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice e non avviene automaticamente; il coniuge leso deve farne espressa richiesta.
Risarcimento del Danno Patrimoniale e Non Patrimoniale
Il coniuge che ha subito un danno a causa dell’adulterio può richiedere il risarcimento del danno patrimoniale ai sensi dell’articolo 174 TMK, a condizione che si trovi in una situazione economica deteriore rispetto all’altro coniuge a seguito del divorzio. Può inoltre richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione dei propri diritti della personalità ai sensi dell’articolo 174 comma 2 TMK. Il giudice determina l’ammontare del risarcimento in via equitativa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Assegno di Mantenimento
Il coniuge adultero che sia l’unico responsabile del divorzio non ha diritto all’assegno di mantenimento dopo lo scioglimento del matrimonio. Qualora il coniuge adultero sia ritenuto prevalentemente responsabile del divorzio e l’altro coniuge si opponga alla concessione dell’assegno, il giudice accoglierà in linea di principio tale opposizione ai sensi dell’articolo 175 TMK.
Tribunale Competente
Ai sensi dell’articolo 168 TMK, il tribunale competente per le domande di divorzio è il giudice della famiglia del luogo di residenza di uno dei coniugi o del luogo in cui hanno convissuto negli ultimi sei mesi. L’attore ha la facoltà di scegliere tra i due fori competenti. Nei circondari privi di un giudice della famiglia appositamente designato, la domanda è trattata dal giudice civile indicato dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Rapporto con il Divorzio per Disgregazione Irreversibile del Matrimonio
Nella prassi, i coniugi propongono spesso, accanto alla domanda fondata sull’adulterio, anche una domanda fondata sulla disgregazione irreversibile del matrimonio ai sensi dell’articolo 166 TMK. Ciò costituisce una tutela aggiuntiva nel caso in cui il giudice ritenga insufficiente la prova dell’adulterio. Il giudice esamina entrambi i fondamenti in modo autonomo. Qualora la domanda per adulterio venga respinta ma quella per disgregazione irreversibile venga accolta, il coniuge adultero è considerato in linea di principio il responsabile prevalente, con conseguenze sull’assegno di mantenimento e sul risarcimento del danno.
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