Registrazione dei Brevetti in Turchia: Tipologie e Condizioni
Il diritto brevettuale costituisce uno degli strumenti fondamentali della proprietà industriale, attraverso il quale gli inventori e le imprese possono proteggere giuridicamente il risultato del loro lavoro creativo e tecnico, acquisendo il diritto esclusivo di sfruttare economicamente le proprie invenzioni. In Turchia, questa materia è disciplinata dalla Legge n. 6769 sulla Proprietà Industriale (Sınai Mülkiyet Kanunu, abbreviata SMK), entrata in vigore il 10 gennaio 2017 e approvata dal Parlamento turco il 22 dicembre 2016. Tale legge ha riunificato in un unico testo normativo le diverse fonti legislative che in precedenza regolavano separatamente brevetti, marchi, disegni industriali, modelli di utilità e indicazioni geografiche, allineando il diritto turco agli standard europei e internazionali, in particolare alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) e all’Accordo TRIPS dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
L’autorità competente per la ricezione delle domande, lo svolgimento delle procedure d’esame e il rilascio dei titoli di protezione è l’Ufficio turco dei Brevetti e dei Marchi, noto con la sigla TÜRKPATENT. L’ente è stato ridenominato contestualmente all’entrata in vigore della Legge n. 6769 e svolge oggi funzioni che vanno ben oltre la semplice registrazione: esso gestisce la cooperazione internazionale con l’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) e con l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), fornisce servizi arbitrali nelle procedure di licenza obbligatoria e mantiene i registri relativi ai contratti di licenza e di cessione dei diritti.
Definizione Giuridica del Brevetto
L’articolo 82 della Legge n. 6769 enuncia le condizioni fondamentali di brevettabilità nei seguenti termini:
Un brevetto è concesso per le invenzioni in tutti i campi della tecnologia, purché siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale.
Questa disposizione costituisce il fondamento normativo dell’intero sistema brevettuale turco. La mancanza anche di uno solo di questi tre requisiti è sufficiente a rendere irricevibile la domanda. Il medesimo articolo elenca altresì le materie che non sono considerate invenzioni ai fini della brevettabilità: scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici; piani, regole e metodi per attività mentali, attività commerciali o giochi; programmi per elaboratore in quanto tali; prodotti aventi carattere estetico, opere letterarie, artistiche e scientifiche; nonché la presentazione di informazioni. Va precisato, tuttavia, che tali esclusioni operano solo nella misura in cui la domanda riguardi esclusivamente tali soggetti; un’invenzione tecnica che integri un programma informatico come componente, producendo un effetto tecnico ulteriore rispetto alla normale interazione del software con l’hardware, può in linea di principio essere brevettabile.
Requisiti di Brevettabilità
La novità rappresenta il primo e più essenziale requisito. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, che comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in qualunque luogo del mondo e in qualsiasi forma, prima della data di deposito della domanda. Tale divulgazione può avvenire attraverso pubblicazioni scritte, descrizioni orali, uso commerciale o qualsiasi altro mezzo. Il diritto turco, in linea con la tradizione europea, esige una novità assoluta e mondiale: anche una singola precedente divulgazione, indipendentemente dal paese in cui si è verificata o dalla lingua utilizzata, è sufficiente a distruggere la novità dell’invenzione.
L’attività inventiva rappresenta il requisito qualitativo centrale della valutazione brevettuale. Un’invenzione implica un’attività inventiva se, per una persona esperta nel relativo settore tecnico, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Il giudizio non riguarda la semplice differenza rispetto a quanto noto, ma la presenza di un contributo tecnico genuino che non sarebbe stato ovvio per un tecnico del ramo di media competenza. La prassi brevettuale turca si ispira ai criteri elaborati nell’ambito del diritto europeo dei brevetti, in particolare al cosiddetto approccio problema-soluzione, che consente una valutazione strutturata e uniforme dell’attività inventiva.
L’applicabilità industriale è il terzo requisito e impone che l’invenzione possa essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi settore dell’industria, inclusa l’agricoltura. Concetti puramente teorici, metodi astratti o invenzioni che contraddicono le leggi fisiche stabilite non soddisfano di norma questo criterio. Nella pratica, la grande maggioranza delle domande relative a prodotti o procedimenti tecnici concreti supera agevolmente questa soglia; il requisito acquista rilievo soprattutto nelle invenzioni biotecnologiche e in quelle legate al software.
Tipologie di Protezione Brevettuale in Turchia
Il diritto turco prevede diverse forme di tutela per le invenzioni tecniche, che si distinguono per presupposti, procedura e durata della protezione.
Il brevetto ordinario, rilasciato a seguito di un esame sostanziale completo, è la forma principale di protezione prevista dalla Legge n. 6769. Dopo il deposito della domanda presso TÜRKPATENT, viene redatto un rapporto di ricerca da parte di un’autorità competente, che può essere lo stesso TÜRKPATENT ovvero un ente di ricerca internazionale, come l’Ufficio Europeo dei Brevetti. Il richiedente può quindi presentare una richiesta di esame sostanziale, nell’ambito della quale la domanda viene valutata alla luce di tutti i criteri di brevettabilità. Se l’esame ha esito positivo e non vengono sollevate obiezioni fondate, il brevetto è concesso e pubblicato nel bollettino ufficiale. I terzi dispongono successivamente di un periodo di sei mesi per presentare opposizione. Il brevetto ordinario conferisce una protezione della durata massima di venti anni a decorrere dalla data di deposito, subordinata al pagamento delle tasse annuali di mantenimento.
Il modello di utilità (faydalı model) è una seconda forma di protezione particolarmente adatta alle innovazioni di minore portata e ai miglioramenti incrementali. A differenza del brevetto ordinario, la procedura relativa al modello di utilità non prevede un esame sostanziale del requisito dell’attività inventiva: TÜRKPATENT effettua soltanto un esame formale e una ricerca di novità, senza procedere a una valutazione dell’attività inventiva in senso proprio. Ciò rende il modello di utilità più rapido e meno costoso da ottenere rispetto al brevetto, pur garantendo una protezione legalmente efficace. La durata della protezione è di dieci anni dalla data di deposito, senza possibilità di proroga oltre tale termine. È importante sottolineare che il modello di utilità non è applicabile alle sostanze chimiche né ai procedimenti, una limitazione che ne restringe sensibilmente l’ambito di tutela rispetto al brevetto ordinario.
Prima della riforma introdotta dalla Legge n. 6769, il diritto turco contemplava una terza categoria denominata brevetto senza esame (incelemesiz patent), ottenibile senza procedura di esame sostanziale e valido per sette anni. Questa categoria è stata soppressa per le nuove domande presentate dopo il 10 gennaio 2017; i titoli già concessi in base alla previgente normativa rimangono in vigore fino alla scadenza della rispettiva durata di protezione.
Materie Escluse dalla Brevettabilità
Non tutte le invenzioni tecnicamente nuove e dotate di attività inventiva sono ammissibili alla protezione brevettuale nel diritto turco. La Legge n. 6769 esclude espressamente dalla brevettabilità alcune categorie, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti generali. Tra queste figurano le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all’ordine pubblico o al buon costume, le varietà vegetali e le razze animali in quanto tali, i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali, nonché i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale. I metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale sono parimenti esclusi dalla tutela. Queste esclusioni rispondono a considerazioni etiche e all’esigenza di garantire che determinati settori di interesse generale restino liberamente accessibili al di fuori del regime dei diritti esclusivi.
Procedura di Deposito e Portata della Protezione
La domanda di brevetto depositata presso TÜRKPATENT deve contenere un modulo di richiesta, una descrizione completa dell’invenzione, almeno una rivendicazione che definisca l’ambito di protezione richiesto, gli eventuali disegni e un sommario. Le rivendicazioni costituiscono la parte giuridicamente determinante della domanda e delimitano l’esatta portata dei diritti esclusivi successivamente conferiti. La loro formulazione precisa e tecnicamente appropriata riveste pertanto un’importanza decisiva, e si raccomanda vivamente di avvalersi dell’assistenza di un mandatario brevettuale iscritto al registro tenuto da TÜRKPATENT.
Con la concessione del brevetto, il titolare acquisisce il diritto esclusivo di vietare a terzi di fabbricare, utilizzare, offrire in vendita, vendere o importare l’invenzione brevettata nel territorio turco senza la sua autorizzazione. Tale diritto è tutelabile dinanzi ai tribunali specializzati in materia di proprietà intellettuale; il titolare del brevetto può agire per il risarcimento dei danni, richiedere provvedimenti cautelari e ottenere il ritiro o la distruzione dei prodotti contraffatti. Il diritto turco prevede altresì sanzioni penali per le violazioni dolose dei diritti brevettuali.
La protezione conferita dal brevetto ha natura territoriale e copre esclusivamente il territorio della Turchia. Chi intende ottenere protezione in ambito internazionale può depositare una domanda ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), che consente di stabilire con un’unica domanda una data di deposito riconosciuta in numerosi stati aderenti. In alternativa, è possibile presentare domanda direttamente presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, i cui brevetti concessi possono produrre effetti in Turchia previo adempimento delle formalità di convalida nazionale previste dalla normativa vigente.
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