Affidamento dei Minori nel Divorzio di Cittadini Stranieri in Turchia
Quando un matrimonio che coinvolge cittadini stranieri si scioglie sul territorio turco, la prima questione giuridica che si pone riguarda la determinazione del giudice competente e del diritto applicabile alla decisione sull’affidamento. La legge turca sul diritto internazionale privato e sul processo civile internazionale — nota con l’acronimo MÖHUK (Legge n. 5718) — costituisce il quadro conflittuale per la risoluzione di tali questioni. L’articolo 14 MÖHUK stabilisce: I presupposti e gli effetti del divorzio sono disciplinati dalla legge nazionale comune dei coniugi. Se i coniugi hanno cittadinanze diverse, si applica la legge dello Stato della loro comune residenza abituale. In mancanza di una comune residenza abituale, si applica il diritto turco.
Questa disposizione ha conseguenze dirette sulle questioni di affidamento. Se entrambi i coniugi sono cittadini dello stesso Stato straniero, il divorzio, comprese le questioni relative all’affidamento, è di norma disciplinato dal diritto di famiglia di quello Stato. Qualora i coniugi abbiano cittadinanze diverse e abbiano avuto la loro comune residenza abituale in Turchia, si applica il diritto di famiglia turco in quanto diritto della comune residenza abituale. In assenza di tale residenza comune, il diritto turco trova applicazione come diritto sussidiario.
Anche quando il diritto straniero costituisce la base sostanziale del procedimento di divorzio, i giudici turchi sono legittimati ad applicare le norme imperative del diritto turco in materia di protezione del minore. Talune misure protettive previste dal diritto turco non possono essere derogate dal diritto straniero applicabile qualora sia in gioco il benessere del minore.
Il principio del superiore interesse del minore
I tribunali di famiglia turchi decidono sull’affidamento in base a un unico principio sovraordinato: il superiore interesse del minore, denominato nel diritto turco çocuğun üstün yararı. L’articolo 182 del Codice civile turco (TMK) dispone: Il giudice decide d’ufficio sull’affidamento dei figli nati dal matrimonio, sui rapporti personali dei figli con l’altro genitore, nonché sul contributo dei genitori alle spese di mantenimento ed educazione dei figli.
Questo standard si applica in egual misura ai cittadini turchi e ai cittadini stranieri. La nazionalità dei genitori non incide in alcun modo sulla valutazione del giudice. I giudici turchi tengono conto, nella determinazione del superiore interesse del minore, del legame affettivo del minore con ciascun genitore, della capacità genitoriale e delle condizioni di vita di ciascun genitore, della stabilità dell’ambiente sociale del minore, di eventuali precedenti di violenza domestica o negligenza, dello stato di salute e delle esigenze educative del minore, nonché della disponibilità di ciascun genitore a favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore.
Per i bambini in tenera età, i tribunali turchi hanno storicamente mostrato una tendenza ad affidare la prole alla madre. Non si tratta di una norma giuridica rigida, bensì di una prassi giudiziaria fondata sul riconoscimento che i bambini piccoli hanno un particolare bisogno di cure materne e di attaccamento. Tale tendenza è tuttavia superabile: qualora le circostanze del caso concreto dimostrino che l’affidamento al padre risponde meglio all’interesse del minore, il giudice deciderà in tal senso.
L’affidamento condiviso in Turchia
Il diritto turco non conosceva originariamente l’istituto dell’affidamento condiviso dopo il divorzio. I giudici assegnavano regolarmente l’affidamento esclusivo a uno dei genitori, riconoscendo all’altro un diritto di visita. Questa situazione giuridica è mutata a seguito della ratifica da parte della Turchia del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, entrato in vigore il 25 marzo 2016.
A seguito di tale ratifica, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione turca (Yargıtay) ha pronunciato una sentenza di principio in data 20 febbraio 2017 (n. 2016/15771 E., 2017/1737 K.), nella quale ha statuito: una disciplina dell’affidamento condiviso non può ritenersi manifestamente contraria all’ordine pubblico turco né lesiva della struttura fondamentale e degli interessi essenziali della società turca. Questa pronuncia ha aperto la strada all’affidamento condiviso nel diritto turco.
Nella pratica, l’affidamento condiviso ricorre più frequentemente nei procedimenti di divorzio consensuale, nei quali le parti inseriscono una relativa clausola nell’accordo di divorzio. Anche in caso di affidamento condiviso concordato, l’accordo deve specificare presso quale genitore il minore avrà la propria residenza abituale, nonché le modalità di frequentazione con l’altro genitore. Il giudice è legittimato a rigettare la soluzione dell’affidamento condiviso qualora la ritenga non rispondente all’interesse del minore.
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere sull’affidamento
Una decisione straniera sull’affidamento non produce automaticamente effetti giuridici in Turchia. Ai sensi degli articoli 50 fino a 59 MÖHUK, le decisioni giudiziarie straniere, comprese le decisioni sull’affidamento, devono essere riconosciute e dichiarate esecutive da un tribunale di famiglia turco mediante la procedura denominata tanıma ve tenfiz. Il richiedente deve dimostrare che il giudice straniero era competente secondo il diritto dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata, che la decisione è passata in giudicato ed è esecutiva nel Paese di origine, che non è contraria all’ordine pubblico turco e che al convenuto è stata garantita la possibilità di difendersi.
Questa procedura di riconoscimento riveste particolare importanza per i genitori stranieri che hanno ottenuto una decisione sull’affidamento nel proprio Paese e intendono garantirne l’esecuzione in Turchia. In assenza del formale espletamento della procedura di riconoscimento, una decisione straniera sull’affidamento non ha alcuna efficacia giuridica dinanzi ai giudici turchi.
La Convenzione dell’Aia e la sottrazione internazionale di minori
La Turchia è Stato contraente della Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980, entrata in vigore per la Turchia il 1° agosto 2000. La Convenzione istituisce un meccanismo di diritto civile per il ritorno immediato dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in un altro Stato contraente in violazione dei diritti di affidamento. La Convenzione si applica ai minori di anni 16, a condizione che tanto lo Stato della residenza abituale del minore prima del trasferimento quanto lo Stato nel quale il minore è stato condotto siano Stati contraenti.
L’Autorità Centrale turca ai sensi della Convenzione dell’Aia è il Ministero della Giustizia. Ricevuta la domanda, il Ministero la trasmette al pubblico ministero competente, il quale avvia il procedimento dinanzi al tribunale di famiglia competente. La Convenzione prevede una trattazione sollecita, tuttavia nella prassi i giudici turchi superano frequentemente il termine orientativo di sei settimane previsto dalla Convenzione.
I genitori stranieri il cui figlio sia stato illecitamente condotto in Turchia o vi sia trattenuto devono agire senza indugio. Qualora la domanda venga presentata solo dopo il decorso di un anno dal trasferimento illecito o dal trattenimento, il giudice può rifiutare di ordinare il ritorno del minore qualora questi si sia integrato nel nuovo ambiente. Occorre sottolineare che la Convenzione dell’Aia non decide sull’affidamento nel merito: il suo unico scopo è il ripristino dello status quo mediante il ritorno del minore nello Stato della sua residenza abituale.
Considerazioni pratiche per i genitori stranieri
I cittadini stranieri coinvolti in procedimenti di affidamento in Turchia si trovano a fronteggiare particolari requisiti processuali. Di fondamentale importanza è l’assistenza di un avvocato turco specializzato in diritto di famiglia, che abbia familiarità con le specificità processuali del sistema giudiziario turco. I genitori che non possono presenziare personalmente alle udienze possono conferire al proprio avvocato una procura speciale, rilasciabile anche presso il consolato turco all’estero.
Tutti i documenti stranieri prodotti dinanzi a un giudice turco devono essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua turca, eseguita da un traduttore giurato. Certificati di nascita, certificati di matrimonio e eventuali provvedimenti giudiziari stranieri devono essere apostillati o legalizzati attraverso le competenti autorità consolari prima della loro produzione in giudizio.
I giudici turchi sono legittimati a disporre il divieto di espatrio per il minore nel corso di un procedimento di affidamento pendente. In presenza di un concreto rischio di sottrazione internazionale, il giudice può ordinare il deposito del passaporto del minore presso la cancelleria del tribunale. Inoltre, il genitore non affidatario è tenuto a versare il mantenimento del figlio — denominato nel diritto turco iştirak nafakası — indipendentemente dalla propria cittadinanza, obbligo che è suscettibile di esecuzione forzata mediante i tribunali turchi.
Avvocato Ozan Soylu — Avvocato Turco per il Divorzio
L’avvocato Ozan Soylu, fondatore dello studio legale Soylu Hukuk, assiste i propri clienti in materia di divorzio e affidamento dei minori, sia per cittadini turchi sia per stranieri. Lo studio vanta una consolidata esperienza nelle controversie familiari internazionali, nei procedimenti transfrontalieri sull’affidamento e nei procedimenti ai sensi della Convenzione dell’Aia. Soylu Hukuk ha sede a Istanbul e rappresenta i propri clienti dinanzi ai tribunali di famiglia turchi.
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